Apprendistato professionalizzante 2026: contributi al 10%, come funziona il contratto e gli errori che costano il doppio

L’apprendistato professionalizzante è il contratto di lavoro più conveniente per assumere under 29 in Italia. I contributi previdenziali a carico dell’azienda scendono al 10% della retribuzione — contro il 23-28% dei contratti ordinari — per tutta la durata del rapporto. Per le aziende fino a 9 dipendenti, il primo anno si scende addirittura all’1,5%.

Ma ha obblighi precisi — soprattutto sulla formazione — che molte aziende sottovalutano. Chi non rispetta gli obblighi formativi paga il doppio: la differenza tra la contribuzione agevolata e quella ordinaria, maggiorata del 100%.


Cos’è e a chi si applica

L’apprendistato professionalizzante (o “di secondo livello”) è disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. È un contratto a tempo indeterminato con una fase formativa iniziale durante la quale il lavoratore acquisisce la qualificazione professionale prevista dal CCNL di settore.

Età ammessa:

  • Da 18 anni (17 se in possesso di qualifica professionale) a 29 anni compiuti (under 30)
  • Senza limiti di età per lavoratori titolari di NASpI, indennità di mobilità o altri trattamenti di disoccupazione

Le aliquote contributive: il vantaggio principale

Questa è la parte che interessa di più alle aziende.

Aziende con fino a 9 dipendenti:

AnnoAliquota datorialeRisparmio vs contratto ordinario (28%)
1° anno1,5%26,5 punti percentuali
2° anno3%25 punti percentuali
Dal 3° anno10%18 punti percentuali
Anno successivo alla fine apprendistato10%18 punti percentuali

Aziende con 10+ dipendenti:

PeriodoAliquota datoriale
Tutta la durata del contratto10%
Anno successivo alla fine apprendistato10%

Aliquota apprendista: sempre 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata.

Importante: rimangono sempre dovuti i contributi INAIL e il contributo integrativo ai Fondi interprofessionali (0,30%). La contribuzione NASpI (1,61%) è dovuta nei contratti standard; per le aziende sotto 9 dipendenti con le aliquote ridotte scalari, si aggiunge all’aliquota base.


Quanto si risparmia davvero: due esempi

Esempio 1 — Azienda con 6 dipendenti, apprendista RAL 18.000 euro (3 anni)

Contributi ordinari stimati (28%): circa 420 euro/mese = 5.040 euro/anno

Con apprendistato:

  • 1° anno (1,5%): 22,50 euro/mese → risparmio 4.787 euro
  • 2° anno (3%): 45 euro/mese → risparmio 4.500 euro
  • 3° anno (10%): 150 euro/mese → risparmio 3.480 euro

Risparmio totale in 3 anni: circa 12.767 euro

Esempio 2 — Azienda con 15 dipendenti, apprendista RAL 22.000 euro (3 anni)

Contributi ordinari stimati: circa 513 euro/mese = 6.156 euro/anno Con apprendistato (10%): circa 183 euro/mese = 2.196 euro/anno

Risparmio annuo: 3.960 euro Risparmio totale in 3 anni: 11.880 euro


La durata: dipende dal CCNL

La durata massima dell’apprendistato professionalizzante non è fissata per legge in modo uniforme — è definita dai contratti collettivi nazionali di settore. Tipicamente:

SettoreDurata tipica
Commercio e terziario3 anni
Metalmeccanici3-5 anni (in base alla qualifica)
Edilizia3 anni
Artigianato3 anni
Turismo e ristorazione3 anni

Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede entro 30 giorni, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario contratto a tempo indeterminato.


Il Piano Formativo Individuale (PFI): obbligatorio

Il cuore dell’apprendistato è la formazione. Il datore di lavoro è obbligato a redigere un Piano Formativo Individuale (PFI) che definisce:

  • Le competenze da acquisire durante l’apprendistato
  • Le attività formative previste (ore, contenuti, modalità)
  • Il tutor aziendale responsabile della formazione
  • La qualifica da conseguire al termine

La formazione si divide in due parti:

1. Formazione trasversale e di base (a carico delle Regioni): 120 ore complessive nel triennio. Materie come sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, competenze relazionali. Viene erogata da enti accreditati dalla Regione.

2. Formazione professionalizzante (a carico dell’azienda): il numero di ore varia per CCNL ma tipicamente 80 ore/anno. Riguarda le competenze tecniche specifiche della mansione.


Le sanzioni per l’inadempimento formativo: il rischio sottovalutato

Se il datore di lavoro non eroga la formazione prevista nel PFI, le conseguenze sono pesanti:

  • Obbligo di versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella ordinaria che avrebbe dovuto versare, maggiorata del 100%
  • Nei casi più gravi, l’Ispettorato del Lavoro può disporre la trasformazione del rapporto in contratto ordinario — perdendo così tutto il vantaggio contributivo

In pratica: se un’azienda ha risparmiato 12.000 euro di contributi in 3 anni ma non ha erogato la formazione, può vedersi chiedere fino a 24.000 euro (la differenza + il 100%).

Come evitarlo: documenta ogni attività formativa. Registra le ore nel registro formativo, conserva i report del tutor, fai firmare all’apprendista gli attestati di partecipazione. In caso di ispezione, la documentazione è tutto.


Il limite numerico degli apprendisti

Non si può assumere un numero illimitato di apprendisti. Il rapporto massimo apprendisti/dipendenti qualificati e specializzati è:

Dipendenti qualificatiApprendisti ammissibili
Nessuno3 apprendisti in totale
1-23 apprendisti
3+Rapporto 3:2 (max 1,5 apprendisti per ogni qualificato)

Per le aziende artigiane, le regole sono fissate da leggi regionali.


Il recesso al termine dell’apprendistato

Alla fine del periodo formativo, entro 30 giorni, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza necessità di giusta causa o giustificato motivo. È l’unica fase del contratto a tempo indeterminato in cui questo è possibile.

Se nessuno recede, il rapporto si trasforma in ordinario contratto a tempo indeterminato con le aliquote contributi dell’apprendistato mantenute per un ulteriore anno.

Attenzione: il recesso datoriale comporta il versamento del ticket NASpI — nel 2026 pari a 1.948 euro per ogni anno di lavoro (o frazione), indipendentemente dal motivo del recesso.


Apprendistato per percettori di NASpI: senza limiti di età

Una delle opportunità meno conosciute dell’apprendistato professionalizzante: può essere stipulato senza limiti di età con lavoratori titolari di NASpI o altri trattamenti di disoccupazione.

Questo permette alle aziende di assumere lavoratori esperti (anche over 40) con le aliquote agevolate dell’apprendistato, in cambio di un percorso di riqualificazione professionale.


Quando conviene l’apprendistato rispetto all’assunzione ordinaria con esonero under 35

Il confronto dipende da tre fattori:

FattoreApprendistatoEsonero under 35
Durata del vantaggioTutta la durata del contratto24 mesi
Contributi dopo il periodo agevolato10% (1 anno) poi ordinariOrdinari da subito
Flessibilità retributivaSì (retribuzione progressiva)No
Obbligo formativoSì (con sanzioni)No
Recesso facilitato fine periodoSìNo

Regola pratica: per aziende sotto 9 dipendenti, l’apprendistato conviene sempre per i primi 2 anni (aliquote 1,5% e 3%) e batte qualsiasi incentivo. Dalle aziende più grandi, per i primi 24 mesi l’esonero under 35 (500 euro/mese) può essere più conveniente dell’apprendistato (10% della retribuzione), dipendentemente dalla RAL.


Domande frequenti

Posso assumere in apprendistato un ragazzo che ha già lavorato da me come stagista? Sì — il tirocinio/stage non conta come rapporto di lavoro precedente. La condizione che conta è non aver mai avuto una qualifica professionale specifica che l’apprendistato vorrebbe formare.

Ho 8 dipendenti e voglio assumere un apprendista. Quanti ne posso avere? Con 8 dipendenti qualificati, puoi avere fino a 12 apprendisti (rapporto 3:2). Ma il limite più pratico è la capacità di gestire la formazione — il PFI deve essere reale, non solo sulla carta.

L’apprendista in malattia blocca la formazione? I periodi di malattia o infortunio superiori a 30 giorni prorogano automaticamente la durata dell’apprendistato. La formazione si recupera al rientro.


Fonti: D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47), Legge 296/2006 (art. 1, c. 773), INPS Circolare n. 6 del 30.01.2026, Messaggio INPS n. 285 del 24.01.2025, D.Lgs. 81/2015. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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