Assumere donne disoccupate nel 2026: sgravio fino al 100% per 24 mesi — chi conta, quanto si risparmia e come fare domanda
Il bonus per l’assunzione di donne svantaggiate è uno degli incentivi più generosi del 2026 — fino a 800 euro al mese di contributi azzerati per 24 mesi, pari a un risparmio massimo di 19.200 euro per assunzione. Eppure è uno dei meno usati, spesso perché le aziende non sanno esattamente chi conta come “donna svantaggiata” e come fare la domanda nel modo corretto.
La base normativa 2026
L’incentivo per l’assunzione di donne è disciplinato dalla Legge Fornero (L. 92/2012, art. 4, commi 8-11) nella sua versione aggiornata, e dal DL 62/2026 che ha introdotto nuove condizioni operative. La Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 fornisce le istruzioni operative aggiornate.
Chi conta come “donna svantaggiata” nel 2026
La definizione è precisa e si basa sul Regolamento UE 651/2014. Rientrano nell’incentivo le donne che:
Categoria A — Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: Risiede in regioni con elevato tasso di disoccupazione femminile o in settori con forte disparità di genere (verifica l’elenco aggiornato con la circolare INPS).
Categoria B — Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: Valida in tutto il territorio nazionale, senza requisiti geografici aggiuntivi.
Categoria C — Donne over 50 disoccupate: Le lavoratrici che hanno compiuto 50 anni e sono prive di impiego da almeno 12 mesi rientrano automaticamente, indipendentemente dalla regione.
Categoria D — Donne vittime di violenza: Le donne inserite nei percorsi di protezione coordinati dai servizi sociali comunali o dalle case rifugio che siano disoccupate o in cerca di prima occupazione.
Come verificare: l’INPS ha predisposto un servizio di verifica della posizione contributiva sul portale. Verificare prima dell’assunzione è obbligatorio per non rischiare la revoca.
I massimali 2026: quanto si risparmia
| Sede unità produttiva | Esonero | Massimale mensile | Durata | Risparmio massimo |
|---|---|---|---|---|
| Territorio nazionale | 100% contributi datoriali | 650 euro | 24 mesi | 15.600 euro |
| ZES Unica (Mezzogiorno + Marche + Umbria) | 100% contributi datoriali | 800 euro | 24 mesi | 19.200 euro |
Il massimale per le donne (650 euro) è superiore a quello del bonus under 35 (500 euro) — il legislatore ha voluto dare maggiore impulso all’occupazione femminile.
Calcolo del risparmio reale: due esempi
Esempio 1 — Impiegata RAL 22.000, sede a Torino (Categoria B, disoccupata da 2 anni)
Contributi datoriali mensili stimati: circa 510 euro Massimale esonero: 650 euro Esonero effettivo: 510 euro/mese (azzeramento totale) Risparmio in 24 mesi: 12.240 euro
Esempio 2 — Addetta alle vendite RAL 18.000, sede a Napoli (Categoria A, disoccupata da 8 mesi)
Contributi datoriali mensili stimati: circa 420 euro Massimale esonero ZES: 800 euro Esonero effettivo: 420 euro/mese (azzeramento totale) Risparmio in 24 mesi: 10.080 euro
I requisiti del datore di lavoro
Valgono le stesse condizioni dell’esonero under 35:
- Datore di lavoro privato
- DURC in regola
- Rispetto norme sicurezza e CCNL con “salario giusto” (DL 62/2026)
- Nessun licenziamento per GMO o collettivo nei 6 mesi precedenti, stessa qualifica, stessa unità produttiva
- Incremento occupazionale netto per il 100% (senza incremento: 70%)
Tipi di contratto ammessi
- Contratto a tempo indeterminato (nuovo)
- Trasformazione da tempo determinato a indeterminato
Non ammessi: apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente, contratti dirigenziali.
La procedura: come fare domanda
La procedura è identica a quella del bonus under 35:
- Verifica posizione contributiva della lavoratrice su portale INPS
- Accedi al Portale Agevolazioni INPS (ex DiResCo) con SPID/CIE
- Seleziona “Bonus donne 2026”
- Inserisci i dati della lavoratrice e il tipo di contratto
- Attendi la PEC di conferma INPS (entro pochi giorni)
- Stipula il contratto entro 10 giorni dalla conferma
- L’esonero si applica automaticamente nei flussi Uniemens mensili
Ordine obbligatorio: domanda → conferma INPS → contratto. Mai il contrario.
Cumulabilità con altri incentivi
Compatibile con:
- Maxi deduzione 120% per nuove assunzioni
- Esonero per parità di genere (se non applicato sullo stesso rapporto)
Non cumulabile con:
- Esonero under 35 sullo stesso rapporto di lavoro
- Decontribuzione Sud sullo stesso rapporto
Se la donna da assumere ha meno di 35 anni e soddisfa anche i requisiti del bonus giovani, bisogna scegliere l’incentivo più vantaggioso — generalmente il bonus donne, perché ha il massimale più alto.
Il caso delle vittime di violenza: procedura specifica
Per le donne inserite in percorsi di protezione dai servizi sociali, la documentazione da allegare alla domanda INPS include:
- Attestazione dei servizi sociali o della casa rifugio che certifica l’inserimento nel percorso di protezione
- Dichiarazione dello stato di disoccupazione o mancanza di occupazione precedente
Questo è il caso con il minor rischio di revoca — i requisiti sono inequivocabili e raramente contestati.
Domande frequenti
Ho assunto una donna di 48 anni disoccupata da 26 mesi. Ho diritto al bonus? Sì — rientra nella Categoria B (disoccupata da almeno 24 mesi). Ha anche 48 anni, quindi non è over 50 — ma con 26 mesi di disoccupazione il requisito è soddisfatto. Verifica la posizione INPS e presenta la domanda.
Una donna che si è dimessa volontariamente 2 anni fa conta come disoccupata? Sì — ciò che conta è il periodo senza impiego regolarmente retribuito, non il motivo della cessazione. Se sono passati almeno 24 mesi senza lavoro dipendente regolare, rientra nella Categoria B.
Posso usare il bonus donne per la socia lavoratrice di una cooperativa? Sì — le cooperative rientrano tra i datori privati ammessi.
Se la lavoratrice si licenzia dopo 4 mesi, perdo l’incentivo? No — la revoca scatta solo se è l’azienda a licenziare entro 6 mesi. Le dimissioni volontarie della lavoratrice non causano revoca dell’incentivo già fruito.
Fonti: L. 92/2012 (art. 4, commi 8-11), DL 30 aprile 2026, n. 62, Circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026, Regolamento UE 651/2014. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.