Bonus edilizi contestati 2026: come difendersi dai recuperi e le responsabilità del cessionario

Il Superbonus e i bonus edilizi minori hanno generato milioni di pratiche. Ora l’Agenzia delle Entrate sta sistematicamente revisionando quelle pratiche e sta emettendo atti di recupero — che colpiscono non solo chi ha eseguito i lavori ma anche chi ha acquistato i crediti in cessione. Se hai usato un bonus edilizio o hai acquistato crediti ceduti, questa guida spiega cosa rischi e come difenderti.

I motivi più frequenti di contestazione dei bonus edilizi

Vizi formali nella comunicazione di cessione: presentata fuori termini o con errori — l’Agenzia recupera il credito sostenendo che la cessione non si è perfezionata.

Difformità tra lavori eseguiti e asseverazioni: il tecnico ha certificato lavori per importo superiore a quelli realizzati o ha attestato il miglioramento energetico senza che fosse effettivamente raggiunto.

Assenza dei requisiti dell’immobile: prima casa, immobile non di lusso, residenza anagrafica — condizioni non rispettate.

Prezzi gonfiati: corrispettivo superiore al valore di mercato, finalizzato ad aumentare il credito.

Frode documentale: lavori mai eseguiti o documentazione falsa. In questi casi si tratta di credito inesistente con sanzioni dal 70% al 210% e rilevanza penale.

La responsabilità del cessionario in buona fede

Il D.L. 11/2023 (convertito in L. 38/2023) ha chiarito il regime: il cessionario in buona fede con diligenza non risponde delle irregolarità del cedente se ha acquistato il credito senza dolo o colpa grave. Il cessionario che non ha verificato con diligenza risponde in solido con il cedente se avrebbe potuto rilevare l’irregolarità con una verifica adeguata. Il cessionario professionale (banche, intermediari finanziari) ha un livello di diligenza richiesto più elevato.

La “diligenza” nel 2026 è interpretata come: verifica dell’esistenza dei contratti con le imprese esecutrici, verifica dell’asseverazione tecnica da professionista abilitato, verifica che il prezzo di acquisto non fosse anomalmente basso rispetto al valore nominale.

Come difendersi dall’atto di recupero

Contraddittorio preventivo: presenta tutta la documentazione — contratti, fatture, asseverazioni, CILAS, SAL — che dimostra la regolarità dei lavori o la tua buona fede. Autotutela: se l’atto è basato su errore materiale (importo sbagliato, doppio recupero). Accertamento con adesione: se la contestazione riguarda la misura del credito. Ricorso alla CGT: se l’atto è fondamentalmente infondato e hai prove solide.

Leggi anche: Credito d’imposta non spettante vs inesistente — Statuto del Contribuente riformato — Termini di decadenza fiscale — Guida hub Difenditi dal Fisco.

Fonti: art. 1 c. 421 L. 311/2004 (atto di recupero); D.L. 11/2023 conv. L. 38/2023 (responsabilità cessionari); artt. 119-121 D.L. 34/2020 (Superbonus); D.Lgs. 87/2024 (sanzioni). Articolo informativo. Aggiornato giugno 2026.

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