Credito d’imposta formazione 4.0 nel 2026: aliquote per PMI e grandi imprese, quali corsi rientrano e come si recupera

Formare i dipendenti sulle tecnologie digitali è uno degli investimenti più utili che un’impresa possa fare. E il credito d’imposta formazione 4.0 lo rende ancora più conveniente: invece di pagare 100 per un corso, l’azienda ne recupera 30, 40 o 50 tramite compensazione fiscale. Eppure molte PMI non lo usano, spesso perché non sanno quali corsi rientrano o non conservano la documentazione giusta.


Le aliquote 2026: quanto si recupera per dimensione aziendale

Il credito d’imposta formazione 4.0 è differenziato per dimensione aziendale. Le aliquote attualmente applicabili sono:

Dimensione aziendaleAliquota baseAliquota potenziata*Massimale annuo
Piccole imprese50%60%300.000 euro
Medie imprese40%50%300.000 euro
Grandi imprese30%40%300.000 euro

*L’aliquota potenziata si applica quando i destinatari della formazione sono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (secondo la definizione UE) oppure quando i corsi sono erogati da soggetti formatori esterni qualificati secondo i criteri del decreto ministeriale.

Definizioni dimensionali (Raccomandazione CE 2003/361):

  • Piccole imprese: meno di 50 dipendenti e fatturato/attivo ≤ 10 milioni di euro
  • Medie imprese: meno di 250 dipendenti e fatturato ≤ 50 milioni o attivo ≤ 43 milioni
  • Grandi imprese: oltre i parametri delle medie

Quali corsi rientrano: le tecnologie 4.0 ammissibili

Non tutti i corsi di formazione danno diritto al credito. Rientrano esclusivamente i corsi finalizzati all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti del paradigma 4.0. L’elenco include:

Tecnologie ammissibili:

  • Big data e analisi dei dati
  • Cloud computing e fog computing
  • Cybersecurity e sicurezza informatica
  • Simulazione e sistemi cyber-fisici
  • Prototipazione rapida
  • Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e aumentata (AR)
  • Robotica avanzata e collaborativa
  • Interfaccia uomo-macchina
  • Manifattura additiva (stampa 3D)
  • Internet of Things (IoT) e Machine to Machine (M2M)
  • Integrazione digitale dei processi aziendali
  • Tecnologie per l’interazione tra uomo e macchina
  • Intelligenza artificiale e machine learning (inclusi nel perimetro 4.0 dalle ultime interpretazioni MIMIT)

Non rientrano:

  • Corsi di lingua, management generale, soft skills generiche
  • Formazione obbligatoria sulla sicurezza
  • Aggiornamenti su normative non legate alle tecnologie digitali

Chi può erogare i corsi: i formatori ammissibili

La formazione può essere erogata:

Internamente: tramite personale dipendente dell’azienda con competenze documentate nelle materie del corso.

Esternamente — solo se si tratta di:

  • Soggetti accreditati per la formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma
  • Università pubbliche o private, o strutture a esse collegate
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (regolamento CE 68/01)
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37
  • ITS Academy e centri di competenza 4.0

Attenzione: commissionare la formazione a un ente non rientrante in queste categorie elimina il diritto al credito, anche se il corso era tecnicamente ammissibile.


Le spese ammissibili: cosa si può portare in deduzione

Le spese che costituiscono la base di calcolo del credito includono:

Costo del personale dipendente in formazione:

  • Retribuzione lorda nelle ore di formazione
  • Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’azienda per le stesse ore
  • Anche le ore di formazione fuori dall’orario di lavoro (con accordo)

Costo del formatore esterno:

  • Compensi e IVA (se indetraibile) dei formatori accreditati
  • Costi di trasferta e vitto del formatore (se documentati)

Spese generali indirette:

  • Affitto spazi formativi
  • Materiali didattici

Non ammissibili:

  • Costi di trasferta dei dipendenti per seguire corsi fuori sede
  • Spese di vitto e alloggio dei dipendenti in formazione
  • Acquisto di hardware o software (per quelli c’è il credito d’imposta beni strumentali)

La documentazione obbligatoria: cosa conservare

Questo è il punto dove molte aziende perdono il credito in sede di verifica fiscale. La documentazione da conservare per 10 anni (termini di accertamento):

1. Registro delle presenze: per ogni dipendente in formazione, con data, orario, argomento, firme del docente e dell’allievo.

2. Materiale didattico: slides, dispense, supporti utilizzati durante il corso.

3. Attestati di partecipazione: rilasciati al termine del corso, con specifica delle competenze acquisite.

4. Fatture dei formatori esterni: con indicazione specifica delle attività svolte e delle ore erogate.

5. Piano formativo: documento che descrive i contenuti, gli obiettivi e le tecnologie 4.0 oggetto del corso.

6. Perizia o autocertificazione:

  • Per spese superiori a 300.000 euro: perizia tecnica asseverata da un revisore dei conti o da una struttura per la certificazione delle competenze
  • Per spese inferiori a 300.000 euro: autocertificazione del legale rappresentante

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate: obbligatoria

Dal 2023, per fruire del credito d’imposta formazione 4.0 è obbligatoria una comunicazione preventiva e una consuntiva all’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione preventiva (modello FO4): inviata prima dell’avvio delle attività formative, indica la stima delle spese.

Comunicazione consuntiva: entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Indica le spese effettivamente sostenute e il credito maturato.

Senza queste comunicazioni, il credito non è utilizzabile.


Come si recupera il credito: compensazione F24

Il credito d’imposta formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6897.

La compensazione può essere effettuata:

  • A partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese
  • In qualsiasi quota nell’anno (non ci sono ripartizioni in più anni obbligatorie)
  • Senza limiti di utilizzo annuo
  • Anche in presenza di debiti fiscali (prevale la compensazione)

Non è possibile:

  • Cedere il credito a terzi
  • Richiedere il rimborso in denaro

Compatibilità con altri incentivi

Il credito d’imposta formazione 4.0 è cumulabile con:

  • Fondo Nuove Competenze (il FNC rimborsa il costo del personale durante la formazione; il credito 4.0 copre la stessa spesa — si possono usare entrambi sulla stessa attività formativa, purché la spesa non sia rimborsata due volte)
  • Fondi interprofessionali (stessa logica: il fondo copre il costo del corso, il credito 4.0 il costo del personale in formazione)
  • Deducibilità dei costi di formazione dal reddito d’impresa (IRES/IRPEF)

Non è cumulabile con altri crediti d’imposta che coprano le stesse spese ammissibili.


Esempio pratico: quanto recupera una PMI media

Azienda: media impresa manifatturiera, 80 dipendenti Attività: corso di 40 ore su IoT e integrazione digitale dei processi per 20 dipendenti Retribuzione oraria media lorda: 18 euro Contributi datoriali (28%): 5,04 euro/ora Costo personale totale per la formazione: (18 + 5,04) × 40 ore × 20 dipendenti = 18.432 euro Costo formatore esterno (certificato ISO 9001): 8.000 euro

Base di calcolo totale: 26.432 euro Credito d’imposta (40% media impresa): 10.573 euro

Recuperati via F24 nell’anno successivo, senza dover aspettare anni.


Domande frequenti

I corsi online rientrano nel credito formazione 4.0? Sì — la modalità di erogazione (in presenza, online, mista) non influisce sull’ammissibilità. Ciò che conta è che il contenuto rientri nelle tecnologie 4.0 e che il formatore sia qualificato.

Un dipendente in CIG può partecipare a corsi formazione 4.0? Sì — anzi è uno degli usi più sensati durante la CIG. Le ore di formazione si cumulano con la CIG senza problemi.

Posso includere il costo del formatore interno (mio dipendente esperto)? Sì — il costo del personale dipendente che svolge attività di formazione come docente è ammissibile, calcolato come costo orario.


Fonti: Legge 205/2017 (istituzione), Legge 160/2019, DL 50/2022, MIMIT portale incentivi, Agenzia delle Entrate guida crediti d’imposta 2026. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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