Credito d’imposta R&S e innovazione 2026: aliquote aggiornate, beni ammissibili e come documentarlo per non rischiare

Il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione è uno degli incentivi più potenti per le imprese italiane — e uno dei più rischiosi se gestito male. Il 2025 ha visto una stagione intensa di controlli e recuperi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 le regole non sono cambiate, ma la vigilanza è aumentata.


Le tre attività agevolate e le aliquote 2026

Il decreto attuativo del MIMIT distingue tre categorie con aliquote diverse:

AttivitàAliquotaMassimale annuo
Ricerca fondamentale e applicata10%5 milioni di euro
Innovazione tecnologica10%2 milioni di euro
Design e ideazione estetica5%2 milioni di euro

Majorazione per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica: Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate a obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, l’aliquota è maggiorata al 15%, con massimale di 2 milioni. Questa maggiorazione è soggetta a verifica tecnica più stringente.


Come distinguere le tre attività: le definizioni operative

Ricerca fondamentale: attività sperimentale o teorica svolta per acquisire nuove conoscenze senza una specifica applicazione. Tipicamente in laboratorio, università, centri di ricerca.

Ricerca applicata: attività pianificata per acquisire nuove conoscenze con applicazioni pratiche specifiche. Sviluppo di nuovi prodotti, processi o materiali.

Sviluppo sperimentale: utilizzo di conoscenze esistenti per produrre nuovi materiali, prodotti, processi. È la categoria più vicina alla produzione — e quella più controllata dall’AdE.

Innovazione tecnologica: attività finalizzate a realizzare prodotti o processi nuovi o migliorati significativamente rispetto a quelli già realizzati dall’impresa. Non è ricerca — è miglioramento incrementale.

Design e ideazione estetica: attività per innovare in modo significativo la forma e altri elementi non tecnici dei prodotti (linee, colori, struttura superficiale, ornamenti). Limitato alle imprese che producono beni.


I costi ammissibili: cosa si può includere

Per tutte le categorie:

  • Personale: retribuzione lorda + contributi dei ricercatori, tecnici e altro personale impiegato nelle attività
  • Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature laboratoriali (per la quota di utilizzo nelle attività agevolate)
  • Contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese terze

Solo per R&S fondamentale e applicata:

  • Quote di ammortamento di brevetti e know-how acquisiti
  • Costi per consulenze esterne

Non ammissibili:

  • Costi generali e amministrativi non direttamente connessi alle attività
  • Costi commerciali e di marketing
  • Attività di routine di controllo qualità o formazione standard

La perizia tecnica: il punto critico

Questo è il punto dove la maggior parte delle imprese sbaglia. La perizia tecnica è obbligatoria per tutti gli importi (non solo sopra una soglia) — serve per attestare che le attività svolte effettivamente rientrano nella definizione di R&S, innovazione o design.

Chi può redigere la perizia: Dal Decreto Direttoriale del 22 luglio 2025, l’albo dei certificatori è aggiornato — solo i soggetti iscritti possono redigere le perizie valide. Verifica sul portale MIMIT.

Cosa deve contenere:

  • Descrizione dettagliata delle attività svolte
  • Classificazione nelle categorie di legge (R&S, innovazione, design)
  • Rendiconto dei costi con ripartizione per categoria
  • Attestazione dell’incrementalità o novità delle attività

Il rischio senza perizia adeguata: l’AdE in sede di controllo può disconoscere l’intero credito e richiedere la restituzione con interessi e sanzioni dal 90% al 180%.


Come si recupera: compensazione F24

Il credito R&S è utilizzabile in compensazione tramite F24, in tre quote annuali a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Codici tributo: 6938 (R&S), 6939 (innovazione), 6940 (design).


Domande frequenti

La mia PMI ha sviluppato internamente un nuovo software gestionale. È R&S o innovazione? Dipende dalla novità. Se è un software che incorpora tecnologie nuove o soluzioni non ancora esistenti sul mercato, può essere R&S applicata. Se è un miglioramento significativo di software già esistenti nel mercato, è innovazione tecnologica. La distinzione richiede la perizia tecnica.

Posso cumulare il credito R&S con il credito formazione 4.0? Sì — sono incentivi distinti che coprono voci diverse. Il credito formazione copre i costi di formazione del personale; il credito R&S copre i costi del personale impiegato nelle attività di ricerca.


Fonti: Legge 160/2019 (artt. 1, commi 198-209), DM 26 maggio 2020, Decreto Direttoriale MIMIT 22 luglio 2025, Agenzia delle Entrate Circolare n. 5/E 2023. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *