Credito d’imposta R&S e innovazione 2026: aliquote aggiornate, beni ammissibili e come documentarlo per non rischiare
Il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione è uno degli incentivi più potenti per le imprese italiane — e uno dei più rischiosi se gestito male. Il 2025 ha visto una stagione intensa di controlli e recuperi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2026 le regole non sono cambiate, ma la vigilanza è aumentata.
Le tre attività agevolate e le aliquote 2026
Il decreto attuativo del MIMIT distingue tre categorie con aliquote diverse:
| Attività | Aliquota | Massimale annuo |
|---|---|---|
| Ricerca fondamentale e applicata | 10% | 5 milioni di euro |
| Innovazione tecnologica | 10% | 2 milioni di euro |
| Design e ideazione estetica | 5% | 2 milioni di euro |
Majorazione per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica: Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate a obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, l’aliquota è maggiorata al 15%, con massimale di 2 milioni. Questa maggiorazione è soggetta a verifica tecnica più stringente.
Come distinguere le tre attività: le definizioni operative
Ricerca fondamentale: attività sperimentale o teorica svolta per acquisire nuove conoscenze senza una specifica applicazione. Tipicamente in laboratorio, università, centri di ricerca.
Ricerca applicata: attività pianificata per acquisire nuove conoscenze con applicazioni pratiche specifiche. Sviluppo di nuovi prodotti, processi o materiali.
Sviluppo sperimentale: utilizzo di conoscenze esistenti per produrre nuovi materiali, prodotti, processi. È la categoria più vicina alla produzione — e quella più controllata dall’AdE.
Innovazione tecnologica: attività finalizzate a realizzare prodotti o processi nuovi o migliorati significativamente rispetto a quelli già realizzati dall’impresa. Non è ricerca — è miglioramento incrementale.
Design e ideazione estetica: attività per innovare in modo significativo la forma e altri elementi non tecnici dei prodotti (linee, colori, struttura superficiale, ornamenti). Limitato alle imprese che producono beni.
I costi ammissibili: cosa si può includere
Per tutte le categorie:
- Personale: retribuzione lorda + contributi dei ricercatori, tecnici e altro personale impiegato nelle attività
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature laboratoriali (per la quota di utilizzo nelle attività agevolate)
- Contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese terze
Solo per R&S fondamentale e applicata:
- Quote di ammortamento di brevetti e know-how acquisiti
- Costi per consulenze esterne
Non ammissibili:
- Costi generali e amministrativi non direttamente connessi alle attività
- Costi commerciali e di marketing
- Attività di routine di controllo qualità o formazione standard
La perizia tecnica: il punto critico
Questo è il punto dove la maggior parte delle imprese sbaglia. La perizia tecnica è obbligatoria per tutti gli importi (non solo sopra una soglia) — serve per attestare che le attività svolte effettivamente rientrano nella definizione di R&S, innovazione o design.
Chi può redigere la perizia: Dal Decreto Direttoriale del 22 luglio 2025, l’albo dei certificatori è aggiornato — solo i soggetti iscritti possono redigere le perizie valide. Verifica sul portale MIMIT.
Cosa deve contenere:
- Descrizione dettagliata delle attività svolte
- Classificazione nelle categorie di legge (R&S, innovazione, design)
- Rendiconto dei costi con ripartizione per categoria
- Attestazione dell’incrementalità o novità delle attività
Il rischio senza perizia adeguata: l’AdE in sede di controllo può disconoscere l’intero credito e richiedere la restituzione con interessi e sanzioni dal 90% al 180%.
Come si recupera: compensazione F24
Il credito R&S è utilizzabile in compensazione tramite F24, in tre quote annuali a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Codici tributo: 6938 (R&S), 6939 (innovazione), 6940 (design).
Domande frequenti
La mia PMI ha sviluppato internamente un nuovo software gestionale. È R&S o innovazione? Dipende dalla novità. Se è un software che incorpora tecnologie nuove o soluzioni non ancora esistenti sul mercato, può essere R&S applicata. Se è un miglioramento significativo di software già esistenti nel mercato, è innovazione tecnologica. La distinzione richiede la perizia tecnica.
Posso cumulare il credito R&S con il credito formazione 4.0? Sì — sono incentivi distinti che coprono voci diverse. Il credito formazione copre i costi di formazione del personale; il credito R&S copre i costi del personale impiegato nelle attività di ricerca.
Fonti: Legge 160/2019 (artt. 1, commi 198-209), DM 26 maggio 2020, Decreto Direttoriale MIMIT 22 luglio 2025, Agenzia delle Entrate Circolare n. 5/E 2023. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.