Credito R&S: l’Agenzia delle Entrate bussa alla porta. Sei a rischio?

Dal 2024 l’Agenzia delle Entrate ha avviato una campagna di controlli sistematici sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Molte imprese che hanno auto-dichiarato attività come “ricerca fondamentale” o “innovazione tecnologica” si sono trovate con recuperi da 50.000 a oltre 500.000 euro, più interessi e sanzioni dal 90% al 180%.


Perché i controlli sono aumentati

Fino al 2022, l’auto-certificazione era sostanzialmente incontrollata. Dal 2022 l’Agenzia ha accesso ai modelli F24 compilati con i codici credito R&S e può incrociare con i dati fiscali delle imprese. Dal 2024 ha avviato verifiche sistematiche su tre categorie:

  1. Imprese che hanno utilizzato importi superiori a 100.000 euro di credito R&S senza perizia tecnica
  2. Imprese che hanno classificato come “ricerca fondamentale” attività chiaramente manifatturiere o di sviluppo prodotto ordinario
  3. Imprese che non hanno documentazione a supporto (registri presenze, report di avanzamento, materiale tecnico)

Come capire se sei a rischio: le 5 domande

Domanda 1 — Hai la perizia tecnica asseverata? Per tutti gli importi (non solo sopra una soglia), la perizia di un soggetto qualificato iscritto all’albo dei certificatori MIMIT è il documento che più di ogni altro protegge in caso di controllo. Se non ce l’hai, sei vulnerabile.

Domanda 2 — Le tue attività sono davvero “nuove” rispetto a ciò che già esisteva sul mercato? Lo sviluppo di un software gestionale migliorato, la revisione di un prodotto esistente, l’ottimizzazione di un processo già noto non sono R&S. Sono attività di routine o innovazione incrementale — al massimo qualificabili come innovazione tecnologica (aliquota 10%), non ricerca fondamentale.

Domanda 3 — Hai i registri di dettaglio delle ore di ciascun ricercatore? Il costo del personale è la voce principale del credito. L’INPS sa quante ore ha lavorato ogni dipendente. Se i tuoi registri interni di ore dedicate alla ricerca non corrispondono a quanto dichiarato, sei esposto.

Domanda 4 — I formatori esterni sono soggetti qualificati? Solo università, enti accreditati, soggetti con certificazione ISO 9001 settore EA37 possono essere considerati formatori qualificati. Un consulente esterno generico non qualifica.

Domanda 5 — Hai già ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia? Le “lettere di compliance” sono la fase preliminare all’accertamento. Se l’hai ricevuta, hai 30-60 giorni per rispondere con documentazione o regolarizzarti spontaneamente con sanzioni ridotte.


Cosa fare se sei esposto

Se non sei ancora sotto controllo: Fai una verifica interna immediata con il commercialista. Se le attività non erano qualificabili, valuta la regolarizzazione spontanea (ravvedimento operoso) che riduce le sanzioni dal 90% al 10-30% a seconda di quando avviene.

Se hai già ricevuto la lettera di compliance: Non ignorarla. Coinvolgi subito un commercialista specializzato in crediti d’imposta R&S e un tecnico che possa valutare retroattivamente la qualificabilità delle attività. La risposta documentata alla lettera può evitare l’accertamento formale.

Se l’accertamento è già avviato: La strada è la difesa tecnica — dimostrare la qualificabilità delle attività con la massima documentazione disponibile. In questa fase è essenziale un commercialista con esperienza specifica.


Fonti: Legge 160/2019, DM 26 maggio 2020, Decreto Direttoriale MIMIT 22 luglio 2025, AdE lettere di compliance 2024-2026. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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