Dimissioni per giusta causa e NASpI 2026: la Cassazione dice che distanza e lettera dell’avvocato non bastano

Le dimissioni per giusta causa sono il meccanismo che permette al lavoratore di andarsene con diritto alla NASpI — come se fosse stato licenziato. Ma due ordinanze della Cassazione del 2026 hanno ristretto significativamente i casi in cui questo meccanismo funziona.

La 10559/2026 e la 8564/2026 — depositate in aprile — dicono che né la semplice distanza del trasferimento né la lettera di un avvocato che contesta comportamenti illeciti del datore sono sufficienti, da soli, a provare la giusta causa delle dimissioni.


Ordinanza 10559/2026: il trasferimento distante non basta

Uno degli usi più frequenti delle dimissioni per giusta causa riguarda il trasferimento del lavoratore in una sede distante. La logica è: se il datore mi trasferisce da Milano a Palermo, posso dimettermi per giusta causa e avere la NASpI.

La Cassazione con l’ordinanza 10559/2026 ha chiarito: non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa di dimissioni e la conseguente disoccupazione involontaria.

Cosa significa in pratica: il trasferimento non è automaticamente giusta causa, anche se è distante. Il lavoratore deve dimostrare che quel trasferimento ha reso impossibile o gravemente onerosa la prosecuzione del rapporto di lavoro nelle sue condizioni personali specifiche.

Gli elementi che il lavoratore deve provare:

  • La distanza effettiva e i tempi di percorrenza reali
  • L’impossibilità di spostare la residenza (motivazioni familiari, economiche, personali)
  • L’impatto concreto sulla vita lavorativa e familiare
  • Il fatto che il trasferimento non era giustificato da ragioni organizzative reali (se è punitivo, reforzza il caso)

Ordinanza 8564/2026: la lettera dell’avvocato non è sufficiente

Il secondo caso riguarda una prassi molto diffusa: il lavoratore che vuole dimettersi per giusta causa (per comportamenti illeciti del datore) fa scrivere dal proprio avvocato una lettera al datore che contesta quei comportamenti. Poi si dimette e richiede la NASpI.

La Cassazione ha stabilito: la lettera inviata dall’avvocato al datore per contestare il comportamento illecito che induce il lavoratore a rassegnare le dimissioni è insufficiente ai fini di dimostrare la sussistenza della giusta causa che dà diritto ad ottenere la NASpI.

Perché non basta: la lettera è una dichiarazione unilaterale del lavoratore (tramite il suo legale). Non prova che i comportamenti illeciti contestati esistano davvero. Potrebbe essere strumentale — usata per costruire un caso di giusta causa inesistente.


Cosa serve davvero per provare la giusta causa nelle dimissioni

La giusta causa nelle dimissioni si configura quando il comportamento del datore ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoriamente. La prova richiesta è robusta:

Per il trasferimento:

  • Documentazione della distanza e dei tempi di percorrenza
  • Prove delle motivazioni personali che rendono impossibile il trasferimento (figli minori, coniuge con lavoro fisso, mutuo, situazione familiare)
  • Eventuale prova che il trasferimento era privo di ragioni organizzative reali (è stato usato come strumento punitivo)

Per comportamenti illeciti del datore:

  • Documentazione dei comportamenti (email, messaggi, testimonianze)
  • Prova che i comportamenti erano gravi e continuativi — non episodici
  • Eventuale referto medico se i comportamenti hanno causato danni alla salute

Perché il datore può essere meno preoccupato del ticket NASpI

Queste due sentenze hanno una conseguenza positiva per i datori: riduce il rischio che dimissioni provate su basi fragili generino obblighi di pagamento del ticket NASpI.

Il ticket NASpI si paga per le cessazioni “involontarie” — incluse le dimissioni per giusta causa. Se il lavoratore non riesce a provare la giusta causa, le sue dimissioni sono volontarie — e il datore non paga il ticket.

Il punto critico: non dipende solo dal fatto che il datore abbia o meno commesso comportamenti illeciti. Dipende da cosa il lavoratore riesce a provare. Con questi standard probatori più elevati, è più difficile costruire artificialmente una giusta causa.


L’implicazione per i trasferimenti legittimi

Se stai pianificando un trasferimento genuinamente motivato da ragioni organizzative, queste sentenze ti danno una protezione maggiore. Il trasferimento da solo — anche se significativo — non genera automaticamente il diritto alla NASpI per il dipendente che si dimette.

Questo non significa che il trasferimento punitivo sia diventato lecito: rimane illegittimo e discriminatorio. Ma un trasferimento organizzativamente giustificato, documentato, con preavviso congruo, non obbliga automaticamente il datore a pagare il ticket NASpI in caso di dimissioni del dipendente.


Domande frequenti

Ho trasferito un dipendente da Torino a Napoli per ragioni organizzative documentate. Si è dimesso sostenendo la giusta causa. Devo pagare il ticket NASpI? Sulla base della Cassazione 10559/2026, la distanza da sola non è giusta causa. Se il trasferimento era genuinamente motivato e documentato, il dipendente dovrà provare ulteriori elementi (impossibilità concreta di trasferirsi, danno alla vita familiare, ecc.) per ottenere la NASpI. La tua posizione è più solida rispetto a prima di questa sentenza.

Un dipendente ha fatto scrivere dal suo avvocato che lo sto “mobbizzando” e poi si è dimesso. Rischio la NASpI? Sulla base della Cassazione 8564/2026, la sola lettera dell’avvocato non prova la giusta causa. Dovrà produrre prove concrete del mobbing. Se non esistono prove documentate di comportamenti illeciti, le sue dimissioni sono volontarie e non danno diritto alla NASpI.


Fonti: Cass. ord. n. 10559/2026, Cass. ord. n. 8564/2026, D.Lgs. 22/2015 (NASpI), art. 2119 c.c. (giusta causa). Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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