Infortuni sul lavoro 2026: cosa deve fare il datore nei tempi esatti (e cosa rischia se sbaglia)
Un dipendente si fa male in azienda. Nelle ore successive il datore di lavoro ha obblighi precisi, con scadenze rigide e sanzioni severe per chi le rispetta a metà. Questa guida descrive la procedura esatta — dal primo soccorso alla denuncia INAIL — e le responsabilità che non si possono ignorare.
I primi minuti: priorità assoluta alla salute
Prima di qualsiasi adempimento burocratico, la priorità è la salute del lavoratore infortunato.
Cosa fare immediatamente:
- Prestare i primi soccorsi con il kit di primo soccorso aziendale (obbligatorio per legge)
- Se l’infortunio è grave: chiamare il 118, non spostare l’infortunato se non strettamente necessario
- Assicurarsi che il lavoratore raggiunga il medico aziendale (se presente) o il Pronto Soccorso più vicino
Il lavoratore deve spiegare al medico le circostanze dell’infortunio — questo è fondamentale per la corretta compilazione del certificato INAIL, che deve indicare la causa lavorativa.
Il certificato medico: il documento che fa partire tutto
Qualunque medico presti assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL.
Il lavoratore riceve una copia con il numero identificativo del certificato. Deve consegnare questo numero al datore di lavoro — è il punto di partenza degli obblighi successivi.
Cosa deve fare il lavoratore: informare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio avvenuto, anche se di lieve entità. Fornire il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi del certificato.
Se il lavoratore ritarda la consegna del certificato: il datore non può essere ritenuto responsabile del ritardo nella denuncia, purché si attivi immediatamente (entro 48 ore) dal momento in cui riceve effettivamente il certificato.
La tabella degli obblighi per prognosi
| Prognosi | Obbligo | Termine |
|---|---|---|
| Almeno 1 giorno (escluso giorno evento) | Comunicazione a fini statistici | 48 ore dalla ricezione del certificato |
| Più di 3 giorni (escluso giorno evento) | Denuncia di infortunio vera e propria | 48 ore dalla ricezione del certificato |
| Infortunio mortale o con pericolo di morte | Segnalazione urgente + denuncia | 24 ore + denuncia nei termini ordinari |
La distinzione fondamentale:
- Prognosi fino a 3 giorni → comunicazione statistica (non attiva la copertura assicurativa INAIL per indennità)
- Prognosi oltre 3 giorni → denuncia INAIL → lavoratore ha diritto all’indennità
La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere fatta entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Come si invia la denuncia: procedura telematica
Il servizio online consente all’utente registrato ai Servizi Online INAIL la compilazione di tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica: i dati del datore di lavoro, i dati personali, lavorativi e retributivi del proprio dipendente, la descrizione dell’infortunio, i dati del certificato medico, gli eventuali testimoni e veicoli a motore coinvolti nell’infortunio.
Accesso: inail.it → Servizi Online → Denuncia infortunio → autenticazione con SPID o certificato digitale aziendale.
Dati da inserire:
- Dati aziendali (INAIL è già registrato — usa le credenziali)
- Dati del lavoratore infortunato
- Descrizione dettagliata di come è avvenuto l’infortunio (luogo, circostanze, attività svolta)
- Riferimenti del certificato medico (numero identificativo, data, prognosi)
- Eventuali testimoni
- Se infortunio in itinere: percorso, orari, mezzo di trasporto
Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza. L’INAIL provvede automaticamente a inoltrarle per gli infortuni gravi.
Chi paga i primi giorni: la ripartizione datore/INAIL
Nel caso in cui l’infortunio abbia determinato uno stato di inabilità temporanea assoluta, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione per i primi quattro giorni (il 100% della retribuzione il primo giorno e il 60% i tre giorni successivi) mentre l’INAIL provvede per il periodo successivo.
Dal 5° giorno in poi: INAIL eroga direttamente al lavoratore:
- Dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera
- Dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% della retribuzione media giornaliera
Il datore anticipa e recupera: nella maggior parte dei casi il datore anticipa in busta paga anche la quota INAIL e la recupera tramite conguaglio contributivo, come avviene per la malattia ordinaria.
Le sanzioni per mancata o ritardata denuncia
La mancata o ritardata denuncia comporta sanzioni amministrative da 1.290 euro a 7.745 euro.
Le sanzioni si applicano per ogni infortunio non denunciato o denunciato in ritardo. Per un’azienda con frequenti infortuni (costruzioni, manifattura, logistica) che non gestisce correttamente le denunce, le sanzioni accumulate in sede di ispezione possono raggiungere decine di migliaia di euro.
La responsabilità civile e penale del datore
L’obbligo di denuncia INAIL è solo il primo livello di responsabilità. Se l’infortunio è stato causato da carenze nella sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), il datore risponde anche civilmente e penalmente.
Responsabilità civile: Il datore che non ha adottato le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 81/2008 risponde in via civile per i danni non coperti dall’INAIL — il cosiddetto “danno differenziale” tra quanto l’INAIL ha liquidato e il danno reale subito dal lavoratore.
Responsabilità penale: Se l’infortunio ha causato lesioni gravi o morte, il datore risponde penalmente per lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme sulla sicurezza. Le pene vanno da 6 mesi a 7 anni di reclusione per le fattispecie più gravi.
Come ridurre il rischio:
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aggiornato
- Formazione dei lavoratori sui rischi specifici (documentata)
- DPI forniti e utilizzati
- Registro infortuni aggiornato
- Analisi delle cause dopo ogni infortunio
L’infortunio in itinere: stesse regole, particolarità specifiche
L’infortunio in itinere — occorso durante il normale percorso casa-lavoro o lavoro-casa — è coperto dall’INAIL alle stesse condizioni dell’infortunio sul lavoro. Gli stessi obblighi di denuncia si applicano.
Particolarità da indicare nella denuncia:
- Percorso dettagliato (indirizzo abitazione → azienda)
- Orario di uscita e arrivo previsto
- Mezzo di trasporto utilizzato
- Spuntare la casella “infortunio in itinere” nel modulo
Non è coperto come infortunio in itinere:
- Deviazioni dal percorso normale (es. passare a fare la spesa)
- Percorsi “rischiosi” scelti senza necessità
- Uso del mezzo privato quando il trasporto pubblico era disponibile (con alcune eccezioni)
Dopo l’infortunio: le azioni correttive obbligatorie
Un incidente è quasi sempre sintomo di una falla nel sistema di prevenzione. Il D.Lgs. 81/2008 impone di analizzare le cause e adottare misure correttive.
Obblighi post-infortunio:
- Aggiornare il DVR se l’analisi rivela nuovi rischi
- Formare/ri-formare i lavoratori sul rischio specifico emerso
- Verificare l’adeguatezza dei DPI
- Registrare l’infortunio nel registro infortuni (obbligatorio per tutte le aziende)
Il registro infortuni: dal 2017 non è più obbligatorio il registro cartaceo — ma i dati degli infortuni devono essere comunque tenuti aggiornati e disponibili per le ispezioni. Il portale INAIL conserva automaticamente le denunce inviate.
Domande frequenti
Il lavoratore si è fatto male ma non vuole denunciare per non perdere il premio di produzione. Devo denunciare comunque? Sì — la denuncia è un obbligo del datore, non del lavoratore. Se non la presenti e l’infortunio emerge in seguito (visita medica, complicanze), rischi le sanzioni per mancata denuncia. La preferenza del lavoratore non ti esime dall’obbligo.
Un dipendente si è fatto male fuori dall’orario di lavoro ma in azienda (es. dopo la fine del turno). È infortunio sul lavoro? Dipende. Se stava ancora eseguendo attività lavorative o era in un luogo aziendale per esigenze lavorative, probabilmente sì. Se era rimasto per ragioni personali (es. usare la palestra aziendale), probabilmente no. Valuta caso per caso con il consulente del lavoro.
Fonti: D.P.R. 1124/1965 (artt. 52-54), D.Lgs. 81/2008, portale INAIL, Ministero del Lavoro. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.