Macchinario vecchio e infortunio: datore e RSPP condannati anche se il lavoratore ha sbagliato — Cassazione 8 maggio 2026
È la sentenza sulla sicurezza più importante dei primi cinque mesi del 2026. La Cassazione Penale ha depositato l’8 maggio scorso la n. 16547/2026, e il principio che ne emerge è netto: un macchinario industriale obsoleto, privo dei dispositivi di protezione previsti dagli standard aggiornati e mai adeguato, genera responsabilità penale del datore di lavoro e del RSPP. Anche se il lavoratore ha commesso un errore. Anche se l’errore sembrava evitabile.
Il caso: una cesoia industriale e un infortunio grave
Una cesoia industriale in uso da anni nell’azienda. Lo standard di sicurezza originale dell’epoca di acquisto era rispettato — ma gli standard nel frattempo erano evoluti e la macchina non era mai stata aggiornata. Mancavano i dispositivi di protezione previsti dalle norme tecniche più recenti.
Durante l’utilizzo, il lavoratore commette un’azione imprudente e si infortuna gravemente. Il datore cerca di escludere la propria responsabilità: “il lavoratore ha sbagliato, la macchina era in uso da anni senza problemi, non c’è mia colpa”.
La Cassazione condanna sia il datore che il RSPP.
Il principio: la condotta del lavoratore non basta per liberarsi
La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro resta sempre il principale garante della sicurezza e non può sottrarsi a responsabilità invocando l’esistenza di prassi operative scorrette, l’iniziativa imprudente dei lavoratori o la semplice nomina di un RSPP.
La condotta del lavoratore interrompe il nesso causale tra la negligenza del datore e l’infortunio — liberando il datore — soltanto se è “abnorme”. Che significa “abnorme”?
Condotta abnorme:
- Totalmente imprevedibile: nessuno avrebbe potuto anticipare che il lavoratore avrebbe agito in quel modo
- Eccentrica: completamente al di fuori del processo produttivo normale
- Esorbitante: va oltre qualsiasi margine di rischio connesso all’attività lavorativa
Condotta NON abnorme (non libera il datore):
- Il lavoratore sbaglia nel modo “normale” in cui si sbaglia su quella macchina
- L’errore era prevedibile data la struttura del macchinario
- La mancanza di protezioni ha reso più probabile che quell’errore causasse danno
Nel caso della cesoia: l’azione imprudente del lavoratore era prevedibile con una macchina priva di protezioni — e quindi non era “abnorme”. Il nesso causale tra l’obsolescenza del macchinario e l’infortunio è rimasto intatto.
La responsabilità del RSPP: quando concorre con il datore
La sentenza condanna anche il RSPP. La Corte ha riconfermato l’orientamento già consolidato nel 2026: il RSPP risponde dell’infortunio in concorso con il datore di lavoro quando ha commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi — e l’infortunio è causalmente riconducibile a quell’errore.
Nel caso della cesoia: il RSPP aveva valutato i rischi del macchinario senza considerare che lo standard di sicurezza era cambiato rispetto all’epoca di acquisto. L’omessa valutazione dell’adeguatezza del macchinario agli standard attuali è l’errore tecnico che ha generato la responsabilità.
La regola per il RSPP: non basta valutare i rischi rispetto allo standard dell’epoca di installazione. Il DVR deve confrontare il macchinario con gli standard di sicurezza attuali — e segnalare le difformità al datore.
L’obbligo di aggiornamento dei macchinari: cosa dice la legge
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 71) impone al datore di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere”. Questo obbligo è dinamico — evolve con l’evoluzione degli standard di sicurezza.
In pratica:
- Un macchinario acquistato 20 anni fa e mai aggiornato potrebbe non essere più “idoneo” anche se all’epoca era conforme
- La sostituzione o l’adeguamento dei macchinari obsoleti è un obbligo, non un’opzione
- Il DVR deve valutare periodicamente l’adeguatezza dei macchinari agli standard attuali
Come proteggersi: la checklist dei macchinari nel 2026
☑ Inventario completo dei macchinari con data di acquisto e ultimo aggiornamento ☑ Confronto con le norme tecniche UNI/EN attuali per ciascuna tipologia di macchinario ☑ Identificazione dei macchinari che non rispettano gli standard attuali ☑ Piano di adeguamento o sostituzione con scadenze definite ☑ Aggiornamento del DVR con la valutazione specifica di ciascun macchinario obsoleto ☑ Formazione specifica dei lavoratori sui rischi dei macchinari in uso ☑ Documentazione di ogni intervento di manutenzione e aggiornamento
Domande frequenti
Ho una fresatrice comprata nel 2005 che funziona perfettamente. Devo aggiornarla? Devi valutarla rispetto agli standard di sicurezza attuali (norme UNI/EN vigenti). Se la macchina era conforme agli standard del 2005 ma gli standard attuali richiedono protezioni aggiuntive, sei tenuto ad adeguarla. Il funzionamento meccanico è irrilevante ai fini della sicurezza.
Il RSPP ha fatto il DVR senza mai guardare i macchinari fisicamente. È un problema? Sì — il DVR deve basarsi su una valutazione reale e concreta dei rischi. Un RSPP che valuta i macchinari solo su carta senza ispezione fisica rischia di essere ritenuto responsabile per errori tecnici di valutazione, come nella sentenza 16547/2026.
Fonti: Cass. Pen. sent. n. 16547 dell’8 maggio 2026, D.Lgs. 81/2008 (artt. 2, 15, 17, 71). Ultimo aggiornamento: maggio 2026.