Malattia del dipendente: chi paga cosa, per quanti giorni e come funziona il recupero INPS
Ogni volta che un dipendente si ammala, le domande sono sempre le stesse: chi paga? Tutto io? Solo in parte? E come recupero quello che anticipo all’INPS? Questa guida risponde a tutto in modo chiaro, con le percentuali aggiornate al 2026 e le differenze tra i principali CCNL.
Il principio base: tre attori, tre ruoli
La retribuzione durante la malattia non è pagata da un solo soggetto. È divisa tra tre attori con ruoli precisi:
Il datore di lavoro paga i primi 3 giorni (periodo di carenza) a proprie spese. Poi anticipa in busta paga l’indennità INPS e la recupera tramite compensazione.
L’INPS eroga l’indennità dal 4° giorno in poi — ma non la paga direttamente al lavoratore. La paga al datore, che la anticipa in busta paga e poi la recupera dai contributi mensili dovuti.
Il lavoratore riceve sempre lo stipendio dal datore (salvo eccezioni), ma l’importo varia in base ai giorni di malattia e a quanto integra il CCNL applicato.
I primi 3 giorni: carenza a carico del datore
I primi tre giorni di malattia — 72 ore in totale — sono a carico del datore di lavoro. I primi tre giorni (carenza) sono a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL applicato. La maggior parte dei CCNL prevede che l’azienda integri il trattamento economico fino al 100% della normale retribuzione, azzerando di fatto l’impatto economico della carenza per il lavoratore.
Attenzione: se il contratto non prevede nulla, quei giorni non sono retribuiti dall’INPS — e nemmeno dal datore se il CCNL non lo prevede. In alcuni settori (es. operai non coperti da CCNL che integra), i primi 3 giorni possono non essere pagati affatto.
La ricaduta: se però la malattia è una ricaduta dello stesso episodio entro 30 giorni dalla guarigione, la carenza non si applica nuovamente. Se il dipendente si è ripreso e si riammala della stessa patologia entro 30 giorni, i primi 3 giorni del secondo episodio vengono pagati dall’INPS normalmente.
Dal 4° giorno: entra l’INPS (ma in percentuale)
Le percentuali di erogazione normale di indennità sono del 50% a partire dal quarto fino al ventesimo giorno di malattia, per poi aumentare al 66,66 dal ventunesimo giorno.
La tabella base INPS:
| Giorni di malattia | Indennità INPS |
|---|---|
| Dal 4° al 20° giorno | 50% della retribuzione media giornaliera |
| Dal 21° al 180° giorno | 66,66% della retribuzione media giornaliera |
| Oltre 180 giorni | 0% — l’INPS non eroga più nulla |
Come si calcola la retribuzione media giornaliera: si divide la retribuzione del mese precedente l’inizio della malattia per il numero di giorni del mese (non per i giorni lavorativi — si divide per 26 per gli impiegati, per i giorni del mese per gli operai a seconda del CCNL).
L’integrazione del CCNL: il datore paga la differenza
Il 50% o il 66,66% dell’INPS lascerebbe al lavoratore metà dello stipendio. Quasi nessun CCNL lo accetta. La maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro. Questa integrazione ha lo scopo di garantire al lavoratore una copertura economica più ampia durante il periodo di malattia, spesso arrivando a coprire il 100% della retribuzione.
Esempi concreti:
Nel CCNL Terziario – Confcommercio, l’integrazione datoriale è così strutturata: primi 3 giorni (carenza) al 100% della retribuzione giornaliera netta a carico del datore di lavoro; dal 21° al 180° giorno integrazione dell’indennità INPS (66,66%) fino al 100% della retribuzione. Secondo il CCNL Metalmeccanica – Confindustria, l’integrazione è più favorevole: primi 3 giorni (carenza) al 100% della retribuzione giornaliera a carico del datore di lavoro; dal 4° giorno in poi integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione.
Il costo reale per il datore: Su una malattia di 30 giorni per un dipendente con RAL 30.000 euro:
- Retribuzione media giornaliera: 30.000 / (12 × 26) = circa 96 euro/giorno
- Primi 3 giorni (carenza): 3 × 96 = 288 euro a carico datore
- Dal 4° al 20° giorno: INPS paga 50% → datore integra il 50% restante = 17 giorni × 48 euro = 816 euro
- Dal 21° al 30° giorno: INPS paga 66,66% → datore integra il 33,34% = 10 giorni × 32 euro = 320 euro
- Totale costo netto per il datore: circa 1.424 euro (tutto ciò che non recupera dall’INPS)
Come funziona il recupero: conguaglio F24
L’azienda anticipa sempre tutto lo stipendio, anche la parte a carico dell’INPS, e poi detrae quel costo dall’F24 (quindi il 16 del mese successivo).
In pratica: il datore paga in busta paga l’intera retribuzione (inclusa la quota INPS). Nel modello F24 del mese successivo, riduce i contributi dovuti dell’importo anticipato per conto INPS. Non è un rimborso diretto — è una compensazione.
La novità UniEmens 2026: con le nuove regole operative INPS, la compilazione del calendario giornaliero delle assenze nel flusso Uniemens è obbligatoria, consentendo maggiore precisione nei conteggi e nei conguagli contributivi. Chi non compila correttamente il flusso Uniemens rischia di non poter recuperare l’anticipazione INPS.
Durata massima: 180 giorni
La durata massima dell’indennità di malattia INPS è 180 giorni nell’anno solare per i lavoratori a tempo indeterminato.
Dopo i 180 giorni, l’INPS smette di erogare. È importante sottolineare che l’integrazione datoriale è generalmente prevista solo fino al compimento del periodo di comporto. Superato tale periodo, anche se l’INPS continua a erogare l’indennità di malattia (fino al limite massimo di 180 giorni), il datore di lavoro non è più tenuto a integrare tale indennità.
Gli orari delle visite fiscali 2026: la novità
Dal 2026 le fasce orarie risultano unificate per tutti. Le visite fiscali INPS possono essere effettuate in qualsiasi giorno (compresi festivi e domeniche) nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 17:00-19:00. L’unificazione vale sia per dipendenti pubblici che privati.
Quando il lavoratore è esentato dalla reperibilità:
- Chi ha patologie gravi certificate con terapie salvavita
- Chi ha invalidità riconosciuta ≥ 67%
- Chi ha patologie da causa di servizio riconosciuta
Il certificato medico: come funziona il flusso
A seguito di varie disposizioni di legge, i certificati medici di malattia di tutti i lavoratori dipendenti sono inviati solo per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che li rilascia, direttamente all’INPS, che li mette a disposizione dei datori di lavoro per via telematica.
Il datore non riceve più i certificati per posta. Deve consultarli online sul portale INPS con le credenziali aziendali. Può comunque chiedere al dipendente il numero di protocollo del certificato per verifica.
L’attestato vs il certificato: il certificato di malattia inviato all’INPS contiene la prognosi e la diagnosi; l’attestato per il datore di lavoro indica la sola prognosi, senza la diagnosi, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il datore non può conoscere la diagnosi — solo la prognosi e la durata prevista.
Domande frequenti
Il dipendente si è ammalato il venerdì e il certificato è del venerdì. Il sabato e la domenica contano come giorni di malattia? Sì — nel conteggio dei giorni di malattia si includono tutti i giorni del calendario, compresi sabato, domenica e festivi. Ma l’indennità INPS per operai spetta solo per i giorni feriali lavorativi inclusi nel periodo (dipende dal CCNL).
Ho un dipendente che si ammala spesso per 2-3 giorni. L’INPS non paga nulla perché non supera la carenza. Devo pagare io ogni volta? Sì — se il tuo CCNL prevede l’integrazione della carenza, paghi ogni volta i primi 3 giorni a tuo carico. Per le assenze molto frequenti sotto la soglia della carenza, l’unica strada è la gestione disciplinare (se non ci sono certificati o se i certificati sono sospetti) o la verifica delle cause mediche sottostanti.
Fonti: portale INPS (aggiornamento 29 gennaio 2026), Circolare INPS n. 50/2026 (orari visite fiscali), CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Confindustria. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.