Ho erogato il premio produzione con il 1% ma l’accordo non era depositato: cosa succede?

Molte aziende hanno erogato i premi di produzione con la tassazione agevolata all’1% convinte di essere in regola. Poi si scopre che l’accordo aziendale non era stato depositato telematicamente all’Ispettorato del Lavoro entro 30 giorni dalla firma — o che mancava proprio. Il risultato: il dipendente dovrà pagare la differenza tra il 1% applicato e l’IRPEF ordinaria (23-43%) nel 730 dell’anno successivo.


I 3 problemi più frequenti con gli accordi

Problema 1 — L’accordo c’è ma non è stato depositato Il deposito telematico all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) entro 30 giorni dalla firma non è un adempimento facoltativo — è condizione per l’agevolazione. Senza deposito, l’agevolazione non si applica anche se l’accordo è stato firmato da tutte le parti.

Problema 2 — L’accordo è stato depositato ma non contiene i KPI misurabili Un accordo che prevede un premio generico “se l’anno va bene” o “a discrezione della direzione” non è valido. I KPI devono essere misurabili numericamente e verificabili rispetto a un periodo di riferimento precedente.

Problema 3 — L’accordo prevede importi superiori al massimale Il limite per il 2026 è 5.000 euro lordi annui per lavoratore. Importi superiori beneficiano dell’agevolazione solo fino a 5.000 euro — il resto è tassato ordinariamente.


Cosa fare se hai già erogato senza accordo valido

Scenario 1 — L’accordo c’è ma non depositato: Deposita immediatamente. Il deposito tardivo non riabilita l’agevolazione per i premi già erogati — ma ti mette in regola per i premi futuri.

Scenario 2 — L’accordo manca completamente: Per i premi già erogati, devi comunicare ai dipendenti che la tassazione agevolata non era applicabile e che dovranno dichiarare il premio come reddito ordinario nel 730. Il datore deve rifare il conguaglio fiscale e versare la differenza.

Scenario 3 — Vuoi rimediare prima che arrivi il 730 del dipendente: Puoi fare un conguaglio correttivo prima di dicembre — trattenendo la differenza di imposte e versandola all’Erario. Il dipendente riceve meno in busta paga ma non ha sorprese nel 730.


Per il futuro: la checklist dell’accordo valido

☑ Accordo firmato da RSA/RSU o da organizzazione sindacale territoriale ☑ KPI specifici, misurabili, con riferimento a un anno/semestre precedente ☑ Importo del premio chiaramente definito e non superiore a 5.000 euro ☑ Depositato telematicamente all’ITL entro 30 giorni dalla firma ☑ Eventuale clausola di conversione in welfare aziendale


Fonti: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, cc. 8-9), Legge 208/2015, DM 25 marzo 2016, portale Ministero del Lavoro. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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