Rapporto biennale parità di genere 2026: chi deve farlo, come si compila e le sanzioni per chi lo ignora

Il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è un adempimento obbligatorio per le aziende sopra i 50 dipendenti — ma anche un documento che incide sulla partecipazione agli appalti pubblici e sull’accesso a benefici contributivi. Per il biennio 2024-2025, il Ministero del Lavoro ha prorogato la scadenza al 15 maggio 2026. Chi non lo ha ancora presentato deve farlo adesso.


Chi è obbligato

Entro il 30 aprile 2026 le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti sono tenute a un importante adempimento normativo: l’invio del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, relativo al biennio 2024-2025.

Il Ministero ha poi concesso una proroga di emergenza: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato al 15 maggio 2026 il termine per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio 2024-2025.

Come si conta il numero di dipendenti: Per valutare la soglia dimensionale che obbliga a redigere il rapporto, vanno considerati tutti i dipendenti occupati come “teste”, compresi i dirigenti, gli apprendisti, i contratti a termine, i lavoratori intermittenti, in lavoro agile, con contratto part time e assenti per gravidanza o in congedo a qualunque titolo e in cassa integrazione. Il numero dei dipendenti va riferito al 31 dicembre 2025, cioè l’ultimo giorno del biennio 2024-2025.

Aziende estere con sedi in Italia: Sono tenute all’invio del rapporto anche le aziende che hanno sede legale all’estero se hanno in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano nel complesso più di 50 dipendenti. In questo caso deve essere presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia.

Aziende tra 15 e 50 dipendenti: La redazione è facoltativa — ma può essere richiesta per partecipare a bandi di appalto pubblici, nel qual caso diventa obbligatoria.


Cosa contiene il rapporto: i dati da inserire

Il rapporto fornisce una fotografia della situazione aziendale in ottica di genere. Le sezioni principali:

Composizione del personale:

  • Numero di lavoratori distinti per sesso, livello, categoria, anzianità
  • Tipologie contrattuali per genere (full-time/part-time, determinato/indeterminato)
  • Assunzioni e cessazioni del biennio distinte per sesso

Retribuzioni:

  • Retribuzione complessiva per genere e per livello
  • Componenti accessorie (premi, straordinari, indennità) distinte per sesso
  • Differenziali retributivi tra uomini e donne per categoria

Carriere e formazione:

  • Progressioni di carriera per genere nel biennio
  • Ore di formazione erogate distinte per sesso
  • Accesso a ruoli manageriali per genere

Conciliazione vita-lavoro:

  • Strumenti di flessibilità adottati
  • Congedi parentali fruiti per genere
  • Misure di supporto alla genitorialità

Come si compila e invia

A partire dal primo marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto. L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento.

Accesso: servizi.lavoro.gov.it → autenticazione con SPID, CIE o CNS → sezione “Rapporto biennale parità di genere”

Cosa succede dopo l’invio: Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta. Una copia del rapporto, con la ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU).


Le sanzioni per chi non lo presenta

Il Ministero ha ricordato che la mancata trasmissione del rapporto da parte delle aziende obbligate, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre dodici mesi, è inoltre disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Per dati falsi o incompleti: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

L’impatto sui benefici contributivi: La sospensione dei benefici contributivi per un anno può valere decine di migliaia di euro per le aziende che godono di esoneri contributivi (esonero under 35, bonus donne, decontribuzione Sud). Un rapporto non presentato può azzerare tutti questi incentivi.


Il collegamento con gli appalti pubblici

Il rapporto biennale assume rilievo anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per le aziende che partecipano a gare d’appalto finanziate con fondi PNRR, il rapporto è requisito obbligatorio di partecipazione. La mancanza comporta l’esclusione dalla gara.


La novità della Direttiva UE 2023/970: cosa cambia da giugno 2026

Dal giugno 2026, infatti, dovranno essere recepite a livello nazionale le disposizioni della Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, che rafforzeranno ulteriormente gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione del divario retributivo di genere.

Il rapporto biennale 2024-2025 è quindi l’ultimo prima che entrino in vigore obblighi ancora più stringenti. Chi usa il rapporto attuale per identificare e correggere eventuali divari retributivi sarà avvantaggiato nella compliance della Direttiva.


Domande frequenti

Ho 52 dipendenti al 31 dicembre 2025. Devo presentare il rapporto? Sì — superi la soglia dei 50 dipendenti al 31 dicembre 2025, che è la data di riferimento per il biennio 2024-2025.

Ho già presentato il rapporto per il biennio 2022-2023. Devo farne uno nuovo? Sì — il rapporto è biennale. Il nuovo rapporto per il biennio 2024-2025 è separato da quello precedente. Il sistema ti permette di recuperare i dati già inseriti per aggiornamento.


Fonti: art. 46, D.Lgs. 198/2006, Decreto interministeriale 3 giugno 2024, Ministero del Lavoro comunicato proroga 30 aprile 2026, portale servizi.lavoro.gov.it. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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