Società semplice e sicurezza sul lavoro: ogni socio è datore di lavoro — depositata il 13 maggio 2026

Quattro giorni fa la Cassazione Penale ha depositato una sentenza che riguarda migliaia di studi professionali associati, aziende familiari e attività agricole costituite in forma di società semplice: il n. 7563/2026.

Il principio è categorico: in una società semplice con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore assume la qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro. Non è possibile delegare la responsabilità a un solo socio come avviene nelle SPA o nelle strutture societarie complesse.


Cosa dice la sentenza 7563/2026

Il caso riguarda un infortunio avvenuto in una società semplice. Uno dei soci tentava di escludere la propria responsabilità penale sostenendo che un altro socio aveva assunto la gestione della sicurezza. La Cassazione ha respinto l’argomento.

La Corte ha stabilito che nella società semplice cui è attribuita l’amministrazione disgiunta a norma degli artt. 2257, 2261 e 2266 cod. civ., ciascun socio assume la qualità di datore di lavoro. Non è configurabile, rispetto a tali compagini sociali, la delega gestoria prevista dall’art. 2381 cod. civ. per le società per azioni o per strutture societarie complesse.


Perché la delega non funziona nelle SS

La delega di funzioni in materia di sicurezza (art. 16, D.Lgs. 81/2008) è uno strumento che permette al datore di trasferire specifiche responsabilità operative a un delegato. Funziona quando c’è un unico soggetto identificabile come “datore” che poi delega verso il basso.

Nella società semplice con amministrazione disgiunta, non c’è un unico datore da cui delegare — ci sono più datori di pari livello. Il sistema della delega presuppone una struttura gerarchica che la SS non ha.

Conseguenza pratica: se tre soci di una SS decidono che “ci pensa Mario” alla sicurezza, gli altri due non si liberano dalla responsabilità penale. “Ci pensa Mario” non vale come delega legalmente efficace.


Chi è colpita da questa sentenza

Studi professionali associati: Studi legali, medici, commercialisti, ingegneri costituiti in associazione professionale o SS con dipendenti (segretarie, assistenti, collaboratori). Ogni socio fondatore è datore di lavoro per tutti i dipendenti dello studio.

Aziende familiari in SS: Frequente in agricoltura e nel commercio al dettaglio. Se i coniugi o i fratelli gestiscono un’attività in SS, entrambi sono datori di lavoro ai fini della sicurezza.

Attività agricole: La SS è la forma societaria più diffusa in agricoltura. Con dipendenti stagionali o fissi, ciascun socio risponde degli obblighi del D.Lgs. 81/2008.


Cosa deve fare concretamente ogni socio

1. DVR — chi lo firma? Tutti i soci che hanno qualità di datore di lavoro devono firmare il DVR. Non basta la firma di uno solo. Se solo uno firma, gli altri rimangono esposti a responsabilità penale per omissione dell’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi.

2. RSPP — chi lo nomina? La nomina del RSPP deve essere fatta da tutti i soci in qualità di datori di lavoro. Un atto firmato da un solo socio non è sufficiente.

3. Formazione — chi la garantisce? Ciascun socio-datore è responsabile di garantire che tutti i lavoratori abbiano ricevuto la formazione prevista. Non è sufficiente che “lo sappia” uno dei soci.

4. DPI — chi li fornisce? Tutti i soci condividono la responsabilità di garantire che i dipendenti abbiano i dispositivi di protezione individuale adeguati.


La soluzione pratica: la SS può trasformarsi

Se la struttura in SS crea problemi di gestione della sicurezza condivisa, considera la trasformazione in SRL. In una SRL:

  • Esiste un unico organo amministrativo identificabile
  • La delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 è pienamente operativa
  • La responsabilità può essere concentrata nell’amministratore con delega specifica

La trasformazione SS → SRL è un’operazione relativamente semplice dal punto di vista fiscale e societario — il notaio e il commercialista possono gestirla in poche settimane.


Domande frequenti

Siamo due soci in uno studio legale associato con 3 dipendenti. Dobbiamo fare il DVR entrambi? Sì — entrambi siete datori di lavoro ai sensi della Cassazione 7563/2026. Entrambi dovete firmare il DVR. Entrambi siete responsabili penali in caso di infortuni derivanti da carenze nella valutazione dei rischi.

Uno dei soci si occupa esclusivamente della gestione amministrativa e mai della sicurezza. È comunque responsabile? Sì — la qualità di datore di lavoro deriva dalla posizione societaria, non dall’effettiva gestione operativa della sicurezza. L’unico modo per limitare la responsabilità è la delega formale ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008 — ma nella SS questa delega non è configurabile nei confronti degli altri soci.


Fonti: Cass. Pen. sent. n. 7563/2026 del 13 maggio 2026, art. 2257 c.c., D.Lgs. 81/2008 (artt. 2 e 16). Ultimo aggiornamento: maggio 2026.

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